COVID: Fino a prova contraria
Mi ha colpito come il personaggio interpretato da Clint Eastwood sia determinato a credere alla sua intuizione e a dimostrare fino in fondo la non colpevolezza di un accusato di omicidio, che crede innocente, e come riesce a salvarlo dal Braccio della Morte.
Mi sono chiesta “Come mai riesce nell’impresa?”. Certo, è un film, ma quello che è anche vero è che non è coinvolto emotivamente, non ha rapporti familiari con l’accusato, quindi riesce a rimanere lucido.
Non ti far prendere dallo sconforto, credi sempre nella tua intuizione! Sarà difficile se sarai soltanto tu a crederci, ma non ti arrendere!
Anche in questa assurda realtà, in cui siamo finiti per colpa del COVID, non limitarti ad accettare di telefonare all’ospedale per chiedere come sta il tuo parente/familiare, osa di fare di più, non perdere tempo, a volte non c’è tempo!
Devi tentare, altrimenti ti rimarrà il rimorso per non aver nemmeno tentato.
Ecco cosa puoi scrivere: una lettera per far valere le tue ragioni (magari fatti accompagnare da un amico avvocato, sarà sicuramente una spalla preziosa; o se hai un amico biologo, fatti accompagnare da lui, saprà capire meglio le questioni tecniche!):
Alla cortese attenzione del Direttore Sanitario di …
PREMESSO
– che comprendo appieno l’emergenza sanitaria nazionale;
– che mi faccio portavoce di un fermento comune;
– che rispettare i protocolli di sicurezza è fondamentale, ma non tener conto dei bisogni dell’anima è “pigrizia mentale” e che, come è anche sostenuto da alcuni primari, il conforto di un familiare è fondamentale per dare motivazione a chi deve combattere una battaglia così difficile;
– che, se si parla di pandemia, ci deve essere un modo univoco di gestire ed affrontare la situazione (consentire o meno l’accesso ai parenti nei reparti COVID);
– che in alcune regioni (es. Toscana e Trentino Alto Adige) nelle strutture sanitarie è consentito l’accesso ai familiari dei parenti nei reparti COVID per umanizzare le cure, con prudenza e turnazione (magari un familiare per malato);
– che l’erronea interpretazione dei DPCM da parte delle strutture sanitarie non ha tutelato rispettivamente né i propri pazienti, né i rispettivi familiari, generando insofferenza degli stessi;
– che per evitare il contagio si deve rispettare pienamente quanto previsto dall’allegato 1 lettera d) del DPM 8 marzo 2020: “il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro” e che l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherina) sia più che sufficiente a limitare la diffusione del virus;
– che, come vengono bardati i medici per accedere ai reparti COVID, possono farlo con le giuste precauzioni i parenti sotto l’attenta supervisione dei medici e del personale sanitario;
– che il DPM 8 marzo 2020 art 2- z) stabilisce il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.” e si raccomanda di limitare gli spostamenti;
– che l’inibire l’accesso ai reparti COVID ai parenti è assimilabile a un sequestro di persona, definito come “chiunque priva taluno della libertà personale” (art. 605 del Codice Penale). Il reato così previsto è tecnicamente a dolo generico, ovvero non è necessario un fine ultimo che il reo intenda conseguire perché si raffiguri la specie criminosa. Il solo atto di privare taluno della sua libertà costituisce l’illecito penale previsto dalla norma;
– che per “libertà personale” si intende libertà di locomozione da un lato, ma tale posizione non tutelerebbe coloro che per ragione d’età, ovvero per ragioni fisiche, non possiedono tale facoltà; da ciò si evince che per “libertà personale” è da intendersi libertà da misure coercitive sul corpo;
– che l’art. 13 della Costituzione stabilisce che “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. ” e che “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.”;
– che la tutela della salute è sancita come diritto costituzionale all’art. 32 della Costituzione e che l’OMS stabilisce che “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”;
– che non si comprendono le ragioni di questo divieto ed il motivo di avere blindato le strutture sanitarie, perché gli anziani soffrono particolarmente il distacco dalla famiglia e sono già fisicamente provati dalla malattia e psicologicamente abbattute dal senso di abbandono, e che il rapporto con la famiglia è parte integrante della loro cura;
– che le prescrizioni diffuse dalle strutture sanitarie sono troppo restrittive e contraddittorie, come peraltro riscontrabile in alcune realtà regionali, con il diritto a ricevere visite per chi è ricoverato in ospedale e dei familiari di poterne verificare lo stato di salute;
– che l’ordinamento sanitario ha una certa autonomia, rispetto a quello generale (dello Stato), ma deve soggiacere a dei limiti; pertanto provvedimenti che hanno determinato una lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, configurabili come diritti soggettivi o come interessi legittimi, sono manifestatamente incostituzionali, poiché privano i soggetti (degenti e familiari) dei propri diritti fondamentali;
– che la legge dello Stato è sovrana: l’ordinamento statale ha una posizione di supremazia su tutti i vari ordinamenti settoriali (es. sanitario); esiste quindi un principio generale di “gerarchia delle Istituzioni”, secondo il quale le norme di rango sottordinato non possono contrastare con le norme di rango sovraordinato.
In virtù di quanto sopra riportato, io sottoscritto esprimo il mio dissenso al non consentire l’accesso ai parenti e
INVITO
a considerare con attenzione quanto di seguito indicato:
– consentire l’accesso alla struttura ai parenti dei familiari dei reparti COVID per umanizzare le cure e dare dignità ai pazienti, anche in questo periodo difficile;
– i parenti per visitare il proprio familiare malato, riducendo una contemporaneità di presenze nell’arco della giornata e nell’ambito di una fascia oraria predeterminata a discrezione del gestore della struttura, o almeno consentirne l’accesso per il tempo strettamente necessario per accertarsi del suo stato di salute;
ASSERISCO
– che automaticamente perde di efficacia quanto stabilito dalla struttura sanitaria (fonte di grado inferiore) contrastante con quella di grado superiore (Stato);
– e che pertanto quanto asserito dalla struttura sanitaria dal punto di vista normativo è illegittimo